È permesso di dimora permanente giusta l’articolo 2 qualsiasi permesso, rilasciato secondo il diritto nazionale dalle autorità competenti di una delle Parti contraenti, elencato nel Protocollo.
Als dauernde Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 2 gilt jede von den zuständigen Behörden einer Vertragspartei nach ihrem nationalen Recht ausgestellte Erlaubnis, die im Protokoll aufgelistet ist.
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