Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.113.141 Trattato d'amicizia, di commercio e di domicilio del 10 febbraio 1875 tra la Svizzera e la Danimarca (con Art. add.)

0.142.113.141 Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsvertrag vom 10. Februar 1875 zwischen der Schweiz und Dänemark (mit Zusatzart.)

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Art. IX

Le Parti contraenti si accordano mutuamente il diritto di stabilire Consoli e Viceconsoli nelle principali città e piazze di commercio dei loro Stati rispettivi, i quali nell’esercizio delle loro funzioni godranno delle immunità e dei privilegi medesimi come quelli delle nazioni più favorite. Prima però che un Console o un Viceconsole possa agire in tale qualità, dovrà essere riconosciuto nelle forme usitate dal Governo presso cui sarà accreditato. In quanto agli affari privati e commerciali, i Consoli e i Viceconsoli saranno sottoposti alle stesse leggi e costumanze come i semplici particolari che sono cittadini del paese da loro abitato. Resta inoltre inteso che se un Console o Viceconsole si fa colpevole di una infrazione alle leggi, il Governo presso cui è accreditato, o il Governatore, se abita le colonie, potrà, secondo le circostanze, ritirargli l’exequatur, farlo sloggiare dal paese o punirlo a tenore di legge, portando però a cognizione dell’altro Governo i motivi del suo procedimento.

L’archivio e le scritture dei Consolati saranno riguardati come inviolabili. Nessun magistrato né altro funzionario potrà sotto qualsiasi pretesto farvi una perquisizione, sequestrarli o immischiarvisi comechesia.

9 Vedi anche la Conv. di Vienna del 24 apr. 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02).

Art. X

Gegenwärtiger Vertrag wird auf zehn Jahre, vom Tage der Auswechslung der Ratifikationen an gerechnet, abgeschlossen, und verbleibt weiterhin so lange in Kraft, als nicht die eine der Mächte der andern ein Jahr zum voraus ihre Absicht, von demselben zurückzutreten, anzeigt.

10 Siehe auch das Wiener Übereink. vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen (SR 0.191.02).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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