Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa cooperano in stretta collaborazione ai fini dell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione. Essi si comunicheranno le disposizioni della legislazione nazionale, in particolare i motivi di dispensa e di esenzione agli obblighi militari.
Beim Vollzug dieses Abkommens arbeiten das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und das Verteidigungsministerium direkt zusammen. Sie teilen sich gegenseitig die Bestimmungen der nationalen Gesetzgebung mit, insbesondere was die Gründe für Dispensationen und Befreiungen von den militärischen Pflichten betrifft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.