Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.10 Diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.10 Menschenrechte und Grundfreiheiten

0.101.2 Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1998

0.101.2 Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 4. November 1998

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Art. 4 Incompatibilità

1.  Ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione, durante il loro mandato i giudici non possono esercitare nessuna attività politica o amministrativa né nessuna attività professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza ed imparzialità o con la disponibilità richiesta dal loro mandato esercitato a tempo pieno. Ciascun giudice segnala ogni sua attività secondaria al presidente della Corte. Sulle questioni sorte in caso di dissenso fra quest’ultimo e il giudice interessato decide la Corte plenaria.

2.  Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato in data antecedente a quella in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato in data successiva a quella in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni, prima che siano decorsi due anni da tale data.

Art. 4 Unvereinbarkeit

(1)  Nach Artikel 21 Absatz 3 der Konvention dürfen die Richter während ihrer Amtszeit keine politische, administrative oder berufliche Tätigkeit ausüben, die mit ihrer Unabhängigkeit und Unparteilichkeit oder mit den Erfordernissen der Vollzeitbeschäftigung in diesem Amt unvereinbar ist. Jeder Richter hat dem Präsidenten des Gerichtshofs jede Nebentätigkeit anzuzeigen. Bei Meinungsverschiedenheit zwischen dem Präsidenten und dem betroffenen Richter entscheidet das Plenum alle sich stellenden Fragen.

(2)  Ein ehemaliger Richter darf, gleichviel in welcher Eigenschaft, eine Partei oder einen Drittbeteiligten in einem Verfahren vor dem Gerichtshof über eine Beschwerde, die vor seinem Ausscheiden aus dem Amt erhoben wurde, nicht vertreten. In Bezug auf danach erhobene Beschwerden darf ein ehemaliger Richter, gleichviel in welcher Eigenschaft, eine Partei oder einen Drittbeteiligten in einem Verfahren vor dem Gerichtshof nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach seinem Ausscheiden aus dem Amt vertreten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.