Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.10 Diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.10 Menschenrechte und Grundfreiheiten

0.101.2 Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1998

0.101.2 Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 4. November 1998

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Art. 2 Computo della durata del mandato

1.  Quando il seggio è vacante alla data dell’elezione del giudice o quando l’elezione ha luogo meno di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data di assunzione dell’incarico, che deve avvenire entro tre mesi dalla data dell’elezione.

2.  Quando l’elezione di un giudice ha luogo più di tre mesi prima che il seggio divenga vacante, il mandato comincia a decorrere dalla data in cui il seggio diviene vacante.

3.  Conformemente all’articolo 23 paragrafo 3 della Convenzione, il giudice eletto rimane in carica fino al momento in cui il suo successore presta il giuramento o rende la dichiarazione previsti nell’articolo 3 del presente regolamento.

Art. 2 Berechnung der Amtszeit

(1)  Ist der Sitz im Zeitpunkt der Wahl des Richters frei oder findet die Wahl weniger als drei Monate vor dem Tag statt, an dem der Sitz frei wird, so beginnt die Amtszeit mit der Aufnahme der Tätigkeit, spätestens aber drei Monate nach der Wahl.

(2)  Findet die Wahl des Richters mehr als drei Monate vor dem Tag statt, an dem der Sitz frei wird, so beginnt die Amtszeit an dem Tag, an dem der Sitz frei wird.

(3)  Ein gewählter Richter bleibt nach Artikel 23 Absatz 7 der Konvention im Amt, bis sein Nachfolger den Eid geleistet oder die Erklärung abgegeben hat, die in Artikel 3 dieser Verfahrensordnung vorgesehen sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.