1 Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les vétérinaires titulaires de l
2 En délivrant un passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire doit enregistrer les données suivantes:
2bis S
3 Les données doivent être conservées trois ans.
4 Elles doivent être communiquées sur demande à l’OSAV et aux autorités d’exécution cantonales.
22 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
23 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).
1 Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull’animale e sul suo detentore. 22
2 Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:
2bis Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.23
3 I dati sono conservati per tre anni.
4 Essi sono comunicati, su richiesta, all’USAV e alle autorità d’esecuzione cantonali.
22 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
23 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
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