Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 290 Indemnité

Les pertes de crustacés dues à la peste des écrevisses ou à une infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés ne donnent pas lieu à des indemnités.

680 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 289 Lotta

1 In caso di diagnosi della peste dei gamberi o di unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.675

2 Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole:

a.
è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori dalla stessa;
b.
i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA676.

3 Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell’agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.

675 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

676 RS 916.441.22

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.