Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 212

Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l’exception de la peste des écrevisses et de l’infection par le virus du syndrome des points blancs chez les crustacés.

561 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 211 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
l’uccisione e l’eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti;
b.
l’isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di aborto e di quelli partorienti normalmente;
c.
l’analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d’origine animale;
d.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
b.
due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.