Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 200203

552 Abrogés par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 199 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a.
la macellazione degli animali infetti o sospetti;
b.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Egli revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
b.
gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.