Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 141 Mise en valeur de la viande

La viande d’animaux provenant d’effectifs sous séquestre doit être mise en valeur conformément aux instructions de l’OSAV.

Art. 140 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell’effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
la macellazione di animali sospetti o infetti;
c.
la lotta contro i topi e i ratti;
d.
la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l’analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.