Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 111 Enquêtes épidémiologiques

Lors du constat de péripneumonie contagieuse bovine, l’OSAV ordonne le prélèvement et l’examen d’un échantillonnage représentatif pour évaluer la situation de l’épizootie au niveau suisse.

Art. 110 Revoca dei provvedimenti di sequestro

1 Il sequestro dell’effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

2 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l’analisi di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi abbia dato un risultato negativo. L’effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L’animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l’esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).

3 I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un’analisi sierologica con risultato negativo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.