157 Introduits par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6033). Abrogés par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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