Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 71f Contribution

La contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages est versée par hectare de surface herbagère.

127 Anciennement art. 70.

Art. 71g Condizioni e oneri

1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l’articolo 37 capoversi 1–4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all’allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all’allegato 5 numero 1:128

a.
nella regione di pianura: il 75 per cento della SS;
b.
nella regione di montagna: l’85 per cento della SS.

2 Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.

3 Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati temporanei, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.

4 Le esigenze relative all’azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell’allegato 5 numeri 2–4.

127 Originario art. 71.

128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.