1 Gli alimenti soggetti agli obblighi di notifica secondo gli articoli 11 e 17 che sono già stati immessi sul mercato e notificati secondo il diritto anteriore vengono considerati notificati anche ai sensi della nuova normativa.
2 L’indicazione di cui all’articolo 8 capoverso 4 lettera d può essere utilizzata esclusivamente per alimenti per lattanti immessi sul mercato prima del 22 febbraio 2025.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.