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817.022.104 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

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Art. 27 Obligation d’annoncer

Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales doit l’annoncer à l’OSAV avant la première mise sur le marché et à chaque modification de la composition ou changement d’étiquetage. Un exemplaire original ou une copie imprimée de l’emballage et de l’étiquette avec la composition du produit doivent être remis à l’OSAV.

Art. 28 Caratterizzazione: considerazioni generali

1 La denominazione specifica è «alimento destinato a fini medici speciali».

2 Oltre a quelle di cui all’articolo 4, sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

a.
la menzione che il prodotto deve essere utilizzato sotto sorveglianza medica;
b.
la menzione se il prodotto sia adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;
c.14
la dicitura «Indicato per la gestione dietetica di…», completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per i quali è previsto il prodotto;
d.
una descrizione delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto che lo rendono indicato per la malattia, il disturbo o lo stato patologico per il cui regime alimentare esso è previsto, se necessario tenuto conto della lavorazione e formulazione particolari, con le indicazioni delle sostanze nutritive che sono state aumentate, diminuite, eliminate o altrimenti modificate;
e.
i motivi che giustificano l’uso del prodotto.

3 Possono inoltre figurare le seguenti indicazioni:

a.
la menzione che il prodotto è destinato a persone di una determinata fascia d’età;
b.
la menzione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifici per i quali il prodotto è previsto;
c.
una menzione riguardante le precauzioni da prendere e le controindicazioni;
d.
l’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.
e.
se del caso, le istruzioni per una preparazione, un utilizzo e una conservazione corretti del prodotto dopo l’apertura della confezione.

4 Le indicazioni di cui ai capoversi 2 lettere a e b e 3 lettere a e b devono essere precedute dall’espressione «Avvertenza importante» o da un’espressione equivalente.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.