Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

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Art. 84 Compétences

Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83:

a.
les personnes ou les unités d’entreprise désignées par les entreprises ferroviaires;
b.
les autorités déclarées compétentes par les cantons;
c.
l’OFT;
d.
la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.

Art. 85 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale:

a.
fissa il tasso alcolemico a contare dal quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81 (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
b.
può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 81;
c
emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 82 cpv. 2), la procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
d.
può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’articolo 82 capoversi 2 e 3;
e.
stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 84 lettera a.

2 Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.