Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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disp16/Art. 1 A. Application du titre final

Les dispositions du titre final du code civil905 sont applicables aux matières régies par la présente loi.

disp16/Art. 3 II. Fondi di beneficenza

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che abbiano, prima dell’attuazione di questa legge, destinato in modo manifesto beni a creare e sostenere istituzioni di beneficenza899 a favore d’impiegati, di operai o, nel caso della cooperativa, anche di soci, devono, entro cinque anni, porre questi fondi in consonanza alle norme degli articoli 673900 e 862901.

899 Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU 1958 393; FF 1958 266).

900 Questo art. ha ora un nuovo testo.

901 Questo art. ha ora un nuovo testo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.