1 L’Office fédéral de la justice est l’autorité centrale fédérale chargée de la mise en œuvre des conventions énumérées dans le préambule.
2 Il exerce les attributions prévues dans la CLaH 80 et la CE 80.
3 Au titre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, il a pour mission:
1 L’Ufficio federale di giustizia è l’Autorità centrale della Confederazione per le Convenzioni citate nell’ingresso della presente legge.
2 L’Autorità centrale della Confederazione assume i compiti previsti dalla Convenzione dell’Aia sul rapimento dei minori e dalla Convenzione europea sull’affidamento.
3 Per la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell’Aia sulla protezione degli adulti, essa adempie i compiti seguenti:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.