Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 12 Assistance technique

1 Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d’une assistance technique appropriée à la demande de Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente Convention.

2 Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.

3 À cet égard, l’assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu’il convient et comme convenu d’un commun accord, la fourniture d’une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d’exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

4 Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l’application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin d’aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

5 Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant l’assistance technique.

Art. 13 Risorse e meccanismi finanziari

1 Ogni Parte s’impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegno finanziario e incentivi alle attività nazionali volte a realizzare l’obiettivo della presente Convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.

2 Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e supplementari per consentire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione di coprire la totalità delle spese supplementari concordate derivanti dall’attuazione delle misure necessarie per adempiere i loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, come convenuto tra una Parte beneficiaria e un ente partecipante al meccanismo descritto nel paragrafo 6. Altre Parti possono anch’esse, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità, fornire simili risorse finanziarie. Vanno inoltre incoraggiati i contributi da altre fonti. L’attuazione di questi impegni tiene conto del bisogno di un finanziamento adeguato, prevedibile e tempestivo e dell’importanza di una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti.

3 Le Parti che sono Paesi sviluppati e altre Parti, nella misura delle loro possibilità e conformemente ai loro piani, priorità e programmi nazionali, possono altresì fornire alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, le quali possono avvalersene, risorse finanziarie per aiutarle ad attuare la presente Convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4 La misura in cui le Parti che sono Paesi in sviluppo adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione dipenderà dalla misura in cui le Parti che sono Paesi sviluppati adempiranno effettivamente i loro impegni ai sensi della presente Convenzione in relazione alle risorse finanziarie, all’assistenza tecnica e al trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che uno sviluppo economico e sociale sostenibile e l’eliminazione della povertà sono una priorità assoluta per le Parti che sono Paesi in sviluppo, tenendo debitamente in considerazione il bisogno di proteggere la salute umana e l’ambiente.

5 Nell’ambito delle loro azioni in materia di finanziamento, le Parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo.

6 Con la presente è istituito un meccanismo per l’assegnazione di risorse finanziarie adeguate e regolari a titolo di donazione o di prestito agevolato alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, al fine di aiutarle ad attuare la Convenzione. Ai fini della presente Convenzione, il meccanismo è posto sotto l’autorità e, se del caso, la direzione della Conferenza delle Parti, verso la quale è responsabile. La sua gestione è affidata a uno o più enti, compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto deciso dalla Conferenza delle Parti. Il meccanismo può includere anche altri enti che forniscono un’assistenza finanziaria e tecnica multilaterale, regionale e bilaterale. I contributi al meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti finanziari alle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, come indicato nel paragrafo 2 e conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

7 Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione e al paragrafo 6, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti adotta opportune linee guida per il meccanismo e stabilisce, assieme all’ente o agli enti partecipanti al meccanismo finanziario, le disposizioni per dare effetto a tali linee guida. Le linee guida riguarderanno in particolare:

a)
la determinazione delle priorità in materia di politiche, strategie e programmi come pure di direttive e criteri chiari e dettagliati concernenti le condizioni per l’accesso alle risorse finanziarie e il loro impiego, compresi il monitoraggio e la valutazione regolari di tale impiego;
b)
la presentazione alla Conferenza delle Parti, da parte dell’ente o degli enti, di rapporti regolari sull’adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività legate all’attuazione della presente Convenzione;
c)
la promozione di metodi, meccanismi e regimi facenti ricorso a più fonti di finanziamento;
d)
le modalità per determinare in modo prevedibile e chiaro l’importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l’attuazione della presente Convenzione, tenendo presente che l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento duraturo, come pure le condizioni a cui detto importo è esaminato periodicamente;
e)
le modalità per la fornitura alle Parti interessate di assistenza in materia di valutazione dei bisogni e informazioni sulle fonti e i modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.

8 La Conferenza delle Parti esamina, al più tardi in occasione della sua seconda riunione e in seguito a intervalli regolari, l’efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte ai bisogni mutevoli delle Parti che sono Paesi in sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e le linee guida di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l’efficienza degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle Parti adotta, ove necessario, opportune misure per migliorare l’efficacia del meccanismo, segnatamente tramite raccomandazioni e linee guida sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e regolare al fine di rispondere alle esigenze delle Parti.

 

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