Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.16 Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982 (avec annexes, protocole final et protocole add.)

0.784.16 Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 6 novembre 1982 (con All. Protocollo finale e add.)

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Art. 68 Conditions de participation

 395

1. Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé.

 396

2.
(1) Toute demande de participation aux travaux d’un Comité consultatif émanant d’une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l’a reconnue. La demande est adressée par ce Membre au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite qui a été donnée à sa demande.

 397

(2)
Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Membre qui l’a reconnue que si celui‑ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu’il l’a autorisée à cet effet.

 398

3.
(1) Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunication mentionnées à l’article 32 qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l’Union et qui ont des activités connexes peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.

 399

(2)
Le première demande de participation aux travaux d’un Comité consultatif émanant d’une organisation internationale ou d’une organisation régionale de télécommunication mentionnée à l’article 32 est adressée au secrétaire général, qui la porte par les moyens de télécommunication les plus appropriés à la connaissance de tous les Membres et les invite à se prononcer sur l’acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d’un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et des membres du Comité de coordination.

 400

4.
(1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l’étude de problèmes de télécommunication ou à l’étude ou la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunication peuvent être admis à participer,à titre consultatif, aux réunions des commissions d’études des Comités consultatifs, sous réserve de l’approbation des administrations des pays intéressés.

 401

(2)
Toute demande d’admission aux réunions des commissions d’études d’un Comité consultatif émanant d’un organisme scientifique ou industriel doit être approuvée par l’administration du pays intéressé. La demande est adressée par cette administration au secrétaire général qui en informe tous les Membres et le directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à l’organisme scientifique ou industriel la suite qui a été donnée à sa demande.

 402

5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunications, ou tout organisme scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d’un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour de réception de la notification par le secrétaire général.

Art. 68 Condizioni di partecipazione

  395

1.  I Membri dei Comitati consultivi internazionali menzionati ai numeri 87 e 88 possono partecipare a tutte le attività del Comitato consultivo di cui si tratta.

  396

2.
(1) Qualsiasi domanda di partecipazione ai lavori d’un Comitato consultivo presentata da un’azienda privata riconosciuta dev’essere approvata dal Membro che l’ha riconosciuta. La domanda viene indirizzata da questo Membro al segretario generale, che la porta a conoscenza di tutti i Membri e del direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica a questa azienda il seguito che è stato dato alla sua domanda.

  397

(2)
Un’azienda privata riconosciuta può intervenire in nome del Membro che l’ha riconosciuta solamente se quest’ultimo, in ogni singolo caso particolare, fa sapere al Comitato consultivo interessato che l’ha autorizzata a tale
proposito.

  398

3.
(1) Le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni menzionate all’articolo 32, che coordinano i loro lavori con quelli dell’Unione e hanno delle attività connesse, possono essere ammesse a partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dei Comitati consultivi.

  399

(2)
La prima domanda di partecipazione ai lavori di un Comitato consultivo presentata da un’organizzazione internazionale o da un’organizzazione regionale delle telecomunicazioni e menzionata all’articolo 32 va indirizzata al
segretario generale, il quale la comunica, con i mezzi di telecomunicazione più appropriati, a tutti i Membri e li invita a pronunciarsi sull’accettazione di tale domanda; la domanda è accettata se la maggioranza delle risposte dei Membri giunte nel termine di un mese è favorevole. Il segretario generale comunica il risultato di questa consultazione a tutti i Membri e ai Membri del Comitato di coordinazione.

  400

4.
(1) Gli organismi scientifici o industriali che si dedicano allo studio di problemi delle telecomunicazioni oppure allo studio o alla fabbricazione di materiali destinati ai servizi delle telecomunicazioni possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni delle commissioni di studi dei Comitati consultivi, con riserva dell’approvazione delle amministrazioni dei Paesi interessati.

  401

(2)
Ogni domanda d’ammissione alle riunioni delle commissioni di studi d’un Comitato consultivo, presentata da un organismo scientifico o industriale deve essere approvata dall’amministrazione del Paese interessato. La
domanda è indirizzata da questa amministrazione al segretario generale, che ne informa tutti i Membri e il direttore di questo Comitato. Il direttore del Comitato consultivo comunica all’organismo scientifico o industriale il
seguito che è stato dato alla sua domanda.

  402

5.  Ogni azienda privata riconosciuta, ogni organizzazione internazionale o regionale delle telecomunicazioni, oppure ogni organismo scientifico o industriale che è stato ammesso a partecipare ai lavori d’un Comitato consultivo ha il diritto di disdire la partecipazione mediante una notificazione indirizzata al segretario generale. Tale disdetta ha effetto dopo un anno a contare dal giorno del ricevimento della notificazione da parte del segretario generale.

  403

L’assemblea plenaria:

  404

a)
esamina i rapporti delle commissioni di studi e approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazione in essi contenuti;

  405

b)
esamina le questioni esistenti al fine di vedere se è necessario o no proseguire lo studio, e allestisce la lista delle nuove questioni da studiare conformemente ai disposti del numero 326. In occasione della redazione del testo di nuove questioni, è necessario tener presente che, in via di principio, il loro studio dovrebbe poter essere concluso in un termine uguale al doppio dell’intervallo tra due assemblee plenarie;

  406

c)
approva il programma di lavoro conseguente alle disposizioni del numero 405 e fissa l’ordine delle questioni da studiare in base alla loro importanza, alla loro priorità e alla loro urgenza, tenendo conto della necessità di mantenere al minimo le esigenze quanto alle risorse dell’Unione;

  407

d)
decide, con riguardo al programma di lavoro approvato, di cui al numero 406, se è necessario mantenere o sciogliere le commissioni di studi esistenti, o istituirne delle nuove;

  408

e)
assegna alle commissioni di studi le questioni da studiare;

  409

f)
esamina e approva il rapporto del direttore sui lavori del Comitato dopo l’ultima riunione dell’assemblea plenaria;

  410

g)
approva, se necessario, in vista di trasmetterla al Consiglio d’amministra-zione, la valutazione, presentata dal direttore entro i limiti delle disposizioni del numero 439, dei bisogni finanziari del Comitato fino alla prossima assemblea plenaria;

  411

h)
al momento di prendere risoluzioni o decisioni, l’assemblea plenaria dovrebbe tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e deve sforzarsi d’evitare di prendere risoluzioni e decisioni che possono cagionare il sorpasso dei limiti superiori dei crediti fissati dalla Conferenza di plenipotenziari;

  412

i)
esamina i rapporti della commissione mondiale del Piano e tutte le altre
questioni giudicate necessarie nell’ambito dei disposti dell’articolo 11 e del presente capitolo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.