Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.132.62 Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland (avec annexes)

0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

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Art. XII

1.  L’obligation pour le Secrétaire général d’effectuer des versements au Gouvernement du Danemark en vertu du présent Accord est limitée aux sommes effectivement reçues par l’Organisation et disponibles conformément aux termes du présent Accord.

2.  Le Secrétaire général peut néanmoins, avant la réception des versements des Gouvernements contractants et conformément au Règlement financier de l’Organisation, avancer les sommes dues au Gouvernement du Danemark s’il juge de telles avances nécessaires pour la mise en œuvre d’un Service ou la continuité de fonctionnement des Services.

3.  Aucun Gouvernement contractant n’a de droit de recours contre l’Organisation en cas de défaut de paiement d’un autre Gouvernement au titre du présent Accord.

Art. XIII

1.  Riservato le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente accordo nuove spese in capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi.

2.  Riservate le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio, d’intesa col Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente Accordo dei servizi che si aggiungono a quelli specificati nell’allegato I, come pure nuove spese in capitale attenenti a questi servizi, purché sia adempiuta una delle seguenti condizioni:

a)
la somma totale di queste spese è limitata ciascun anno al 3,5 per cento approvato all’articolo V; ovvero
b)
i servizi sono stati approvati da tutti i Governi contraenti; ovvero
c)
i servizi sono stati approvati dai Governi contraenti per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo VII paragrafi 3–6, cui sono applicabili le disposizioni dell’articolo VI.13

3.  Per i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovamento degli edifici e del materiale mediante prelevamento sui contributi pagati a titolo d’investimento non è considerato come una nuova spesa in capitale.

4.  Se nuove spese in capitale o servizi suppletivi fossero proposti dal Governo della Danimarca o dal Consiglio, il suddetto Governo fornirà al Segretario generale le previsioni delle spese attenenti, come pure qualsiasi specificazione, piano e altra informazione che potesse essere necessario a questo riguardo, e consulterà il Segretariato generale sul modo d’approntamento, di concezione e di costruzione da eleggere.

5.  Il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può escludere dall’accordo una parte qualsiasi dei Servizi.

6.  Dopo che siano state prese misure in applicazione alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio modifica in conseguenza gli allegati al presente accordo.

13 Nuovo testo giusta l’art. 8 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.