Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

0.748.127.192.32 Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

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Art. XV

1.  Toute modification du présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties contractantes se seront notifié l’une l’autre l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.

2.  Des modifications à l’Annexe au présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Art. XII

1.  L’impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze possono includere personale commerciale, operativo e tecnico, in quanto necessario per lo svolgimento delle funzioni commerciali, operative e tecniche dell’impresa designata.

2.  Ciascuna impresa designata avrà il diritto d’impegnarsi nella vendita di titoli di trasporto aereo, nel territorio dell’altra, direttamente e, a sua discrezione, per il tramite dei suoi agenti. Detta impresa avrà il diritto di vendere tali titoli e ognuno sarà libero d’acquistarli nella moneta di detto territorio o in quella liberamente convertibile d’altri Paesi.

3.  Ciascuna Parte s’impegna ad accordare all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale di mercato, delle eccedenze d’introiti realizzate sul proprio territorio, in proporzione ragionevole, col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta effettuato da questa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.