Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

0.748.127.192.32 Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

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Art. XIV

1.  Dans un esprit d’étroite coopération, chaque Partie contractante ou ses autorités aéronautiques se consulteront, de temps à autre, afin d’assurer l’application et l’observation satisfaisante des dispositions du présent Accord et du tableau des routes.

2.  Une consultation demandée par une Partie contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.

Art. XI Tariffe

1.  Le Parti permettono alle imprese designate di fissare singolarmente o, a discrezione delle imprese di trasporti aerei, coordinandosi tra loro o con altre imprese di trasporti aerei, i prezzi e le condizioni di trasporto generali secondo il presente articolo. La determinazione dei prezzi per il trasporto relativo ai servizi convenuti è basata su considerazioni commerciali. Un’impresa designata è tenuta a giustificare le proprie tariffe unicamente nei confronti delle proprie autorità aeronautiche.

2.  Le Parti non esigono la presentazione dei prezzi per il trasporto relativo ai servizi convenuti. Ciascuna Parte può obbligare le imprese designate dell’altra Parte a concedere, su richiesta, alle sue autorità aeronautiche l’accesso immediato, in un modo e in una forma per esse accettabili, alle informazioni concernenti i suoi prezzi.

3.  Le Parti permettono (tacitamente o espressamente) l’introduzione e il mantenimento di prezzi per i servizi convenuti, purché le autorità aeronautiche di entrambe le Parti non abbiano espresso il loro disaccordo. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, nessuna delle Parti adotta misure per impedire l’introduzione o il mantenimento di un prezzo riscosso o proposto da un’impresa designata di una Parte per il trasporto relativo ai servizi convenuti. Gli interventi delle autorità aeronautiche al riguardo devono perseguire in primo luogo i seguenti obiettivi:

(a)
impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
(b)
proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante;
(c)
proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi o a sostegni statali diretti o indiretti; e
(d)
proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse, se vi sono indizi secondo i quali ciò comporterebbe l’esclusione di concorrenti.

4.  Se non concordano su un prezzo, le autorità aeronautiche di una Parte ne danno notifica alle autorità aeronautiche dell’altra Parte e all’impresa di trasporti aerei interessata. Le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica lo comunicano entro dieci (10) giorni feriali dal ricevimento, specificando se sono o meno d’accordo con essa. Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti collaborano nel raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione di un prezzo che ha dato adito a una notifica di disaccordo. Se le autorità aeronautiche dell’altra Parte hanno comunicato di essere d’accordo con la notifica di disaccordo, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti provvedono immediatamente affinché il prezzo non sia più né proposto né riscosso.

5.  Le autorità aeronautiche di una Parte possono richiedere in qualsiasi momento discussioni tecniche sui prezzi. A meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente, siffatte discussioni hanno luogo al più tardi entro dieci (10) giorni feriali dal ricevimento della richiesta.

6.  Le condizioni di trasporto generali sottostanno alle leggi e ai regolamenti nazionali di entrambe le Parti. Ciascuna Parte può esigere che tali condizioni di trasporto generali siano comunicate alle proprie autorità aeronautiche o depositate presso di esse. Se una Parte adotta misure di disapprovazione concernenti le condizioni di trasporto generali di un’impresa designata, essa lo comunica immediatamente all’altra Parte.

7.  Le Parti possono esigere che le imprese designate rendano accessibili al pubblico tutte le informazioni relative ai prezzi e alle condizioni di trasporto generali.

16 Nuovo testo giusta l’art. 3 del Prot. del 29 gen. 2019, in vigore dal 22 giu. 2021 (RU 2021 441).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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