Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

0.748.127.192.32 Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. IX

1.  L’entreprise désignée par l’une des Parties contractantes soumettra aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, au moins trente (30) jours avant le début d’exploitation des services convenus, les horaires envisagés qui seront conformes aux principes énoncés à l’art. V du présent Accord. La même procédure s’appliquera à toute modification ultérieure.

2.  L’entreprise désignée de chaque Partie contractante fournira mensuellement aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante des informations pour chaque vol, relatives à la quantité de trafic transporté sur les routes spécifiées dans le tableau des routes.

Art. VIII

1.  Gli aeroporti, le aerovie, i servizi di controllo del traffico e della navigazione aerea, i servizi di sicurezza dell’aviazione e tutte le altre installazioni e servizi connessi che vengono forniti nel territorio di una Parte devono essere messi a disposizione di tutte le imprese di trasporti aerei, senza che una qualsiasi impresa sia favorita rispetto a un’impresa dell’altra Parte che effettua servizi aerei internazionali analoghi.

2.  La fissazione e la riscossione di diritti e tasse applicati nel territorio di una Parte a un’impresa dell’altra Parte per l’utilizzazione di aeroporti, aerovie, servizi di controllo del traffico e della navigazione aerea, servizi di sicurezza dell’aviazione e altre installazioni e servizi connessi, devono essere eque e ragionevoli e avvenire senza discriminazioni illegittime. Tali diritti e tasse applicati a un’impresa dell’altra Parte devono essere fissati a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli accordate a una qualunque altra impresa che offre servizi aerei internazionali paragonabili al momento in cui i diritti e le tasse sono esigibili.

3.  Ciascuna Parte incoraggia le consultazioni fra le sue autorità competenti che fissano i costi e le imprese di trasporti aerei che fanno ricorso alle prestazioni e alle installazioni o, per quanto possibile, per il tramite delle associazioni e delle organizzazioni che rappresentano tali imprese. Agli utilizzatori deve essere dato un preavviso ragionevole in merito a tutti i progetti di modifica delle tasse di utilizzazione dei servizi, per consentire loro di esprimere il loro punto di vista prima che le modifiche siano rese esecutive.

15 Nuovo testo giusta la mod. del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.