Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 9 Dommages causés aux constructions

Si un bateau a endommagé une construction (pont, môle, etc.), le conducteur doit en aviser sans délai la police.

Art. 10 Protezione delle acque

1 È vietato compiere azione alcuna che possa provocare o costituire pericolo d’inquinamento delle acque.

2 È considerato inquinamento qualsiasi modificazione delle proprietà fisiche o chimiche dell’acqua che possa risultare di nocumento agli organismi in essa viventi o di pregiudizio ai suoi usi, in atto o possibili. In particolare sono considerati inquinanti i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti.

3 Qualora sui natanti si verifichino fatti che possono costituire pericolo d’inquinamento per le acque, il conduttore deve provvedere in modo da evitare o contenere il pericolo o l’inquinamento e comunque avvertirne senza indugio la polizia o l’autorità competente.

4 Il conduttore che constati la presenza in acqua di carburante in quantità apprezzabile, di lubrificante, oppure di altre sostanze suscettibili di provocare inquinamento delle acque è tenuto ad avvertirne la polizia o l’autorità competente.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.