1. Ciascuno Stato Parte presenta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile e, in ogni caso, al più tardi 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, un rapporto concernente:
- (a)
- le misure nazionali di applicazione di cui all’articolo 9 della presente Convenzione;
- (b)
- il numero complessivo delle munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 della presente Convenzione, indicando una ripartizione in base al tipo, alla quantità e, se possibile, al numero di lotto per ciascun tipo;
- (c)
- le specifiche tecniche di ciascun tipo di munizioni a grappolo fabbricate da detto Stato Parte anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, nella misura in cui siano note, nonché di quelle di cui lo Stato Parte sia attualmente proprietario o detentore, indicando, nella misura del possibile, il genere di informazioni che possono agevolare l’individuazione e la rimozione delle munizioni a grappolo; dette informazioni includono almeno le dimensioni, il tipo di dispositivo di accensione, il contenuto di esplosivo e di metallo, le fotografie a colori e qualsiasi altra informazione che possa facilitare la rimozione di residuati di munizioni a grappolo;
- (d)
- lo stato e i progressi dei programmi di riconversione o di dismissione degli impianti di fabbricazione di munizioni a grappolo;
- (e)
- lo stato e i progressi dei programmi di distruzione, conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione, delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, specificando i metodi che saranno utilizzati per la distruzione, l’ubicazione di tutti gli impianti di smantellamento e le norme da rispettare in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente;
- (f)
- i tipi e le quantità di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, distrutte ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, specificando i metodi di distruzione utilizzati, l’ubicazione degli impianti di smantellamento e le norme rispettate in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente;
- (g)
- le scorte di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, scoperte dopo l’annuncio della conclusione del programma di cui al comma (e) del presente paragrafo, e i progetti per la loro distruzione conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione;
- (h)
- nella misura del possibile, l’estensione e l’ubicazione di tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, con la massima precisione possibile circa il tipo e la quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo in ciascuna delle aree interessate e la data del loro impiego;
- (i)
- lo stato e i progressi dei programmi di rimozione e distruzione di tutti i tipi e quantità di residuati di munizioni a grappolo rimossi e distrutti ai sensi dell’articolo 4 della presente Convenzione, inclusa l’estensione e l’ubicazione dell’area contaminata da munizioni a grappolo e bonificata, con una suddivisione in base alla quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo rimosse e distrutte;
- (j)
- le misure adottate per educare alla riduzione dei rischi e, in particolare, per allertare il più rapidamente possibile e in modo efficace i civili residenti nelle aree contaminate da munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
- (k)
- lo stato e i progressi dell’attuazione dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 5 della presente Convenzione per assicurare una congrua assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all’età e alle caratteristiche di genere, che preveda le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico e l’inserimento sociale e economico, nonché per raccogliere dati pertinenti e affidabili sulle vittime di munizioni a grappolo;
- (l)
- il nome e le coordinate delle istituzioni autorizzate a fornire informazioni e ad adottare le misure descritte nel presente paragrafo;
- (m)
- la quantità di risorse nazionali, comprese le risorse finanziarie, materiali o in natura, assegnate all’attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione; e
- (n)
- le quantità, i tipi e le destinazioni della cooperazione e dell’assistenza internazionale fornite ai sensi dell’articolo 6 della presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte aggiorneranno annualmente, coprendo l’ultimo anno civile trascorso, le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e le comunicano al Segretario Generale della Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile di ogni anno.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette tutti i rapporti ricevuti agli Stati Parte.