Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.36 Coopération entre les autorités de police
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.36 Cooperazione tra le autorità di polizia

0.360.136.1 Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Ac. entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police)

0.360.136.1 Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 45

Chacun des Etats contractants supporte les coûts occasionnés par ses autorités dans l’application du présent Accord, pour autant que ces coûts ne résultent pas des mesures régies par l’art. 24. En ce cas, seront alors appliquées, directement ou par analogie, les prescriptions contenues dans l’Accord du 28 novembre 1984 entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave17.

16 Version rectifiée de l’article selon échange de notes des 10 sept. 2002/17 janv. 2003 entre les parties contractantes. L’échange de notes entré en vigueur le 17 janv. 2003 ne sera pas publié au RO.

17 RS 0.131.313.6

Art. 44 Partecipazione dell’amministrazione delle dogane

(1)  Nella misura in cui gli agenti dell’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania assumono compiti del Corpo federale di protezione delle frontiere15 e compiti relativi a violazione di divieti e limitazioni del traffico transfrontaliero di merci, si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 4 (assistenza su domanda), dell’articolo 9 (scambio di dati relativi a veicoli e detentori), dell’articolo 10 (assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo), dell’articolo 11 (trasmissione spontanea di informazioni), dell’articolo 12 (consegna di atti giudiziari e di altri documenti amministrativi), degli articoli 14 e 15 (osservazione), dell’articolo 16 (inseguimento), degli articoli 17 e 18 (inchieste mascherate), dell’articolo 19 (consegne sorvegliate), dell’articolo 20 paragrafo 2 (azioni di ricerca transfrontaliere), dell’articolo 23 (cooperazione in centri comuni), dell’articolo 25 (impiego di aeroplani e imbarcazioni) come pure le disposizioni dei capitoli IV e V. I divieti e le limitazioni concernono i campi del traffico illegale di stupefacenti, delle armi, degli esplosivi, dei rifiuti tossici o dannosi, dei materiali radioattivi e nucleari, delle merci e delle tecnologie di importanza strategica e di altri tipi di armamenti, dei prodotti pornografici come pure del riciclaggio di denaro. Gli agenti competenti sono gli agenti dell’amministrazione delle dogane incaricati quali agenti sussidiari del ministero pubblico.

(2)  Una modifica dell’elenco dei divieti e delle limitazioni nell’ambito del traffico transfrontaliero di merci ai sensi del paragrafo 1 può essere concordata mediante uno scambio di note che è pubblicato ufficialmente negli Stati contraenti.

(3)  Qualora all’Amministrazione svizzera delle dogane vengano delegate competenze di inchiesta ai sensi del paragrafo 1, il presente accordo può essere completato con l’aggiunta della relativa regolamentazione mediante uno scambio di note, che è pubblicato ufficialmente negli Stati contraenti.

15 Ora: polizia federale.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.