Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.31 Répression de certains délits
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.31 Repressione di taluni reati

0.311.33 Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la suppression de la traite des femmes et des enfants (avec acte final)

0.311.33 Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione dalla tratta delle donne e dei fanciulli (con Atto finale)

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0.311.33

CS 12 36; FF 1924 III 1036 ediz. ted. 1059 ediz. franc.

Traduzione1

Convenzione internazionale
per la repressione
della tratta delle donne e dei fanciulli

Conchiusa a Ginevra il 30 settembre 1921
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19252
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 gennaio 1926
Entrata in vigore per la Svizzera il l° febbraio 1926

(Stato 23  giugno 2016)

1 Dal testo originale francese.

2 RU 42 193. L’approvazione ha effetto dal 1° feb. 1926, data dell’entrata in vigore della LF del 30 set. 1925 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene [RU 42 9. CS 3 283, art. 398 cpv. 2 lett. m], sostituita ora dal CP (RS 311.0).

 

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