Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.31 Répression de certains délits
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.31 Repressione di taluni reati

0.311.33 Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la suppression de la traite des femmes et des enfants (avec acte final)

0.311.33 Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione dalla tratta delle donne e dei fanciulli (con Atto finale)

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Préambule

Preambolo

L’Africa del Sud, l’Albania, l’Australia, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero britannico, il Canada, il Cile, la Colombia, Costarica, l’Estonia, la Grecia, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Persia, il Portogallo, il Siam, la Svizzera e la Nuova Zelanda,

animati dal desiderio di assicurare in modo più completo la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, designata nel preambolo dell’Accordo del 18 maggio 19043 e della Convenzione del 4 maggio 19104 Sotto il nome di «Tratta delle bianche»; presa conoscenza delle raccomandazioni inserite nell’Atto finale della Conferenza internazionale che si riunì dal 30 giugno al 5 luglio 1921 a Ginevra, convocata dal Consiglio della Società delle Nazioni, e avendo risolto di conchiudere una Convenzione addizionale all’Accordo ed alla Convenzione menzionata sopra;

hanno designato a questo scopo quali loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.