Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.31 Répression de certains délits
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.31 Repressione di taluni reati

0.311.11 Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide

0.311.11 Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

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Art. IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili2 o che siano funzionari pubblici o individui privati.

2 L’espr. «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell’art. X della Conv., fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.