Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

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Art. 11 Notification aux Parties des noms des fonctionnaires et des experts

Le Directeur de l'Organisation porte au moins une fois par an à la connaissance des Parties au Protocole les noms et nationalités des membres du personnel et des experts auxquels s’appliquent les dispositions des art. 7), 8) et 11).

Art. 10 Esperti

1)  Gli Esperti beneficeranno, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, connesse all’attività dell’Organizzazione e durante i loro viaggi verso e dal luogo delle missioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

a)
immunità da provvedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto riguarda gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; tuttavia, non è prevista immunità in caso di un’infrazione al Codice stradale commessa da un Esperto, o nel caso di danno causato da un’autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotti;
b)
inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;
c)
il medesimo trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi accordato ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;
d)
l’esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni relative all’immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
e)
le stesse facilitazioni, per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli Esperti di altre organizzazioni intergovernative.

2)  Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti, i privilegi e le immunità di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.