941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP)

Art. 38

1 The Assay Offices deal with the official controlling and hallmarking of precious metal articles. They may also determine the fineness of melt products. Assay Offices may be assigned a limited geographical area in which to operate. They are authorised to control the precious metal articles and melt products made in that area. The Central Office may make exceptions under certain circumstances. The Assay Offices are prohibited from trading in melt material and melt products or performing any melting on behalf of third parties. Under certain circumstances, however, the Federal Department of Finance may authorise them to carry out such melting.

2 The Assay Offices shall support the Central Office in its supervision of enforcement of this Act. In particular, they shall report to it all offences that come to their attention and take the necessary measures to establish the facts by themselves or as instructed by the Central Office or the police authorities.

3 Officers of the Assay Offices are bound to secrecy concerning all observations made in the course of their work or which, by virtue of their nature, are confidential.

4 For losses incurred through incorrect execution of the duties entrusted to the Assay Offices, the Confederation shall be liable in the case of federal Assay Offices, and the canton in all other cases, to the extent that the bodies at fault cannot bear the costs themselves.

Art. 38

1 Gli uffici di controllo compiono la verificazione ufficiale e la marchiatura dei lavori di metalli preziosi. Essi possono anche determinare il titolo dei prodotti della fusione. La loro attività potrà essere limitata ad una determinata zona regionale (circondario). Il controllo dei lavori di metalli preziosi e dei prodotti della fusione, fabbricati in questa zona, sono di loro competenza. In circostanze speciali l’Ufficio centrale può consentire eccezioni. Agli uffici di controllo non è lecito commerciare in materie da fondere o in prodotti della fusione e neppure eseguire fusioni per conto di terzi. In circostanze speciali, il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare siffatte fusioni.

2 Gli uffici di controllo devono aiutare l’Ufficio centrale a vigilare l’applicazione della presente legge. Essi devono, in particolare, segnalargli tutti i reati da loro constatati e prendere di loro iniziativa o secondo le istruzioni dell’ufficio centrale o delle autorità di polizia le disposizioni necessarie per accertare i fatti.

3 I funzionari degli uffici di controllo hanno l’obbligo di serbare il silenzio circa tutte le constatazioni da loro fatte nell’esercizio delle loro funzioni o che per la loro natura debbano essere tenute segrete.

4 La Confederazione risponde, per gli uffici federali di controllo, dei danni che risultassero dall’esecuzione difettosa del loro servizio e che gli agenti colpevoli non fossero in grado di riparare. La stessa responsabilità per gli altri uffici spetta ai Cantoni.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.