941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

941.31 Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP)

Art. 37

1 The Assay Offices for precious metal articles shall be established by the cantons or by the communes or business associations authorised to do so by the cantons. Establishment requires the approval of the Federal Department of Finance. It may also order the dissolution of an Assay Office if its facilities and management do not comply with the existing regulations or if there is no further need for its existence. The cost of establishing and operating an Assay Office shall be borne by the authorities or associations authorised to establish it. These shall receive the fees charged by the Assay Office.

2 In agreement with the appropriate cantonal government, the Department may establish federal Assay Offices if this is necessary in the country’s economic interests. In this case, the participating business sectors may be called on to contribute to the costs of establishment and any operating deficit of the Assay Offices. These Assay Offices report directly to the Central Office. The fees they receive flow into the federal budget.

3 The organisation, fees, accounting and operations of all Assay Offices are regulated by the Federal Council.

Art. 37

1 Gli uffici di controllo dei lavori di metalli preziosi sono istituiti dai Cantoni o, per loro incarico, dai Comuni o dalle associazioni economiche. La loro istituzione dev’essere approvata dal Dipartimento federale delle finanze. Quest’ultimo può anche ordinare la soppressione di un ufficio di controllo quando il suo impianto o il suo funzionamento non siano conformi alle disposizioni vigenti o esso non risponda più a un bisogno. Le autorità o associazioni autorizzate a istituire un ufficio di controllo ne sopportano le spese d’impianto e di esercizio. D’altra parte, saranno loro devolute le tasse riscosse dall’ufficio stesso.

2 Il Dipartimento può, di concerto con il Governo cantonale competente, istituire uffici federali di controllo quando lo richiedano gli interessi economici del Paese. In questo caso i circoli economici interessati potranno essere chiamati a contribuire alle spese d’impianto degli uffici di controllo e a sopportare una parte del disavanzo che si verificasse nell’esercizio. Questi uffici dipendono direttamente dall’Ufficio centrale. Le tasse ch’essi riscuotono sono devolute alla Cassa federale.

3 L’organizzazione, le tasse, la contabilità e il funzionamento di tutti gli uffici di controllo saranno determinati dal Consiglio federale.

 

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