Under Article 6 of the Act, businesses are authorised to accompany clients within the scope of the activities defined in Article 3 paragraph 1 for which the business is certified.
L’autorizzazione per gli offerenti ai sensi dell’articolo 6 della legge abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 per le quali gli offerenti dispongono di una certificazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.