910.12 Ordinance of 28 May 1997 on the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Processed Agricultural Products (PDO/PGI Ordinance)

910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Art. 21b Ispezione annuale degli organismi di certificazione

1 L’UFAG procede a un’ispezione annuale presso gli organismi di certificazione ammessi in Svizzera conformemente agli articoli 19 e 19a, se ciò non è garantito nel quadro dell’accreditamento.

2 Verifica in particolare se l’organismo di certificazione dispone di procedure e modelli scritti e se li applica per i compiti seguenti:

a.
elaborazione di una strategia basata sui rischi per il controllo delle aziende,
b.
scambio di informazioni con altri organismi di certificazione o con terzi incaricati da questi ultimi e con le autorità esecutive,
c.
applicazione e monitoraggio delle misure adottate in virtù dell’articolo 21a capoverso 5 nel caso di irregolarità o infrazioni,
d.
rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199268 sulla protezione dei dati.

67 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3281).

68 RS 235.1

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.