818.102.2 Ordinance of 4 June 2021 on Certificates to Prove COVID-19 Vaccination, COVID-19 Recovery or a COVID-19 Test Result (COVID-19 Certificates Ordinance)

818.102.2 Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Art. 30 Access to the systems for issuing COVID-19 certificates and for retrieving revoked COVID-19 certificates

1 Users shall log on to the system for issuing COVID-19 certificates via the Federal Administration's central access and authorisation system for web applications. The provisions of the Ordinance of 19 October 201668 on Federal Identity Management Systems and Directory Services (IAMO) apply.

2 The FOITT may go beyond Article 21 of the IAMO and connect other external IAM systems to the Confederation's IAM systems, provided these allow for secure identification.

3 It may deny or revoke access especially in the event of concerns about ICT security.

Art. 30 Accesso ai sistemi per l’emissione di certificati COVID-19 e la comparazione con i certificati COVID-19 revocati

1 La registrazione nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19 avviene mediante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell’Amministrazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 19 ottobre 201671 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM).

2 L’UFIT può collegare ai sistemi IAM della Confederazione, oltre a quelli di cui all’articolo 21 OIAM, altri sistemi IAM esterni a condizione che questi ultimi permettano un’identificazione sicura.

3 L’UFIT può revocare o negare l’accesso, in particolare in caso di dubbi sulla sicurezza TIC.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.