817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

Art. 22 Precautionary principle

If, on evaluating the available information, a competent federal authority finds that a foodstuff or a utility article could be harmful to health, but there is still scientific uncertainty, it may take temporary measures to ensure a high level of health protection until further scientific information is available that permits a more comprehensive risk assessment.

Art. 22 Principio di precauzione

Se dopo una valutazione delle informazioni disponibili constata che una derrata alimentare o un oggetto d’uso potrebbe avere effetti dannosi per la salute, ma sussiste ancora incertezza sotto il profilo scientifico, l’autorità federale competente può prendere misure provvisorie per garantire un elevato livello di protezione della salute, fino a che non siano disponibili ulteriori informazioni scientifiche che consentono di effettuare una valutazione più completa dei rischi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.