814.912 Ordinance of 9 May 2012 on Handling Organisms in Contained Systems (Containment Ordinance, ContainO)

814.912 Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf)

Art. 14 Start, suspension and termination of the guarantee

1 The person who guarantees liability must notify the specialist agency appointed by the canton of the start, suspension and termination of the guarantee.

2 The suspension and termination of the guarantee, unless previously replaced by a different guarantee, become effective 60 days after receipt of notification by the specialist agency appointed by the canton.

Art. 14 Inizio, sospensione e cessazione della garanzia

1 La persona che garantisce la responsabilità civile deve annunciare l’inizio, la sospensione e la cessazione della garanzia al servizio specializzato designato dal Cantone.

2 La sospensione e la cessazione della garanzia, se quest’ultima non è stata previamente sostituita con un’altra garanzia, diventano effettive soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del servizio specializzato designato dal Cantone.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.