814.711 Ordinance of 27 February 2019 to the Federal Act on Protection against the Risks associated with Non-Ionising Radiation and with Sound (O-NIRSA)

814.711 Ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)

Art. 12 Event with no laser radiation in the audience zone

1 Any person who conducts an event without laser radiation in the audience zone, but at which a laser device of Class 1M, 2M, 3R, 3B or 4 is operated, must appoint a person meeting the requirements of paragraph 2 letter a to do this.

2 The person who operates the laser device must:

a.
have a certificate of competence level 1 as specified in Article 16 paragraph 1 letter a or a certificate of competence level 2 as specified in Article 16 paragraph 1 letter b;
b.
comply with the requirements specified in Annex 3 Number 1.1;
c.
notify the FOPH, via its notification portal, no later than 14 days before the event, in accordance with Annex 3 Numbers 2.1 and 2.2.

Art. 12 Manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico

1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a.

2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve:

a.
possedere una conferma di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a o un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b;
b.
rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 numero 1.1;
c.
notificare all’UFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.2 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.