814.621 Ordinance of 5 July 2000 on Beverage Containers (Beverage Container Ordinance, BCO)

814.621 Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB)

Art. 8 Measures in the case of insufficient recycling level

1 The recycling level for beverage containers made from glass, PET and aluminium shall be a minimum of 75 per cent for each material. The recycling rate of any packaging material is the percentage proportion of the containers recycled during a calendar year compared with the total weight of non-refillable containers of the material supplied for use in Switzerland.

2 If the target is not achieved, DETEC may require that dealers, manufacturers and importers:

a.
charge a minimum deposit on non-refillable containers of the material concerned;
b.
accept the return of such containers and refund the deposit; and
c.
pass returned containers on for recycling at their own expense.

3 DETEC may limit the mandatory deposit to those containers that are the main cause of the recycling target not being met. It may grant exemptions from the mandatory deposit if the recycling of the containers is guaranteed in other ways.

4 If manufacturers and importers supply annually more than 100 tonnes of recyclable non-refillable containers of a packaging material other than glass, PET, aluminium or PVC, then DETEC may also stipulate a minimum recycling level and measures in accordance with paragraph 2 for this material.

Art. 8 Misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente

1 La quota di riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro, in PET e in alluminio deve raggiungere almeno il 75 per cento per ciascun tipo di materiale. La quota di riciclaggio di un dato materiale corrisponde alla percentuale d’imballaggi riciclati durante un anno civile per rapporto al peso totale di imballaggi non riutilizzabili, fabbricati nel materiale in questione e consegnati per l’impiego in Svizzera.

2 Se la quota di riciclaggio non viene raggiunta, il DATEC può obbligare i commercianti, produttori e importatori a:

a.
prelevare un deposito minimo sugli imballaggi non riutilizzabili fabbricati nei materiali in questione;
b.
riprendere tali imballaggi contro rimborso del deposito; e
c.
conferire al riciclaggio, a proprie spese, gli imballaggi ripresi.

3 Il DATEC può limitare l’obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Può stabilire eccezioni all’obbligo del deposito se il riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo.

4 Se in un anno i produttori e gli importatori consegnano più di 100 t d’imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili e fabbricati in un materiale diverso dal vetro, dal PET, dall’alluminio o dal PVC, il DATEC può fissare anche per tale materiale una quota minima di riciclaggio e ordinare misure giusta il capoverso 2.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.