814.621 Ordinance of 5 July 2000 on Beverage Containers (Beverage Container Ordinance, BCO)

814.621 Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB)

Art. 16 Supervision of the Fee Organisation

1 The FOEN shall supervise the Fee Organisation. It can issue directives to it, in particular about use of the fee.

2 The Fee Organisation must provide the FOEN with all the necessary information and allow it access to its files.

3 It must submit to the FOEN each year no later than 31 May a report on its activities in the previous year. This report must contain in particular:

a.
the annual accounts;
b.
the auditor’s report;
c.
the number of beverage containers subject to a fee notified, itemised according to the level of the fee;
d.
a breakdown showing how the fee was used by amount, purpose and recipient.

4 The FOEN shall publish the report, excluding any information that is subject to commercial or manufacturing confidentiality or which permits deductions of this nature to be drawn.

Art. 16 Vigilanza sull’organizzazione

1 L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartirle istruzioni, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.

2 L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

3 Essa deve inoltrare all’UFAM, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte l’anno precedente. Il rapporto deve contenere in particolare:

a.
il conto d’esercizio;
b.
il rapporto di revisione;
c.
il numero d’imballaggi per bevande soggetti alla tassa notificato durante l’anno precedente, distinguendo secondo l’ammontare della tassa;
d.
un elenco concernente l’impiego dei proventi della tassa, con indicazione dell’ammontare, dello scopo e del beneficiario degli stessi.

4 L’UFAM pubblica il rapporto; sono fatte salve le informazioni che sottostanno al segreto d’affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.