814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Art. 40 Operating licence

1 The cantonal authority shall grant the operating licence for a landfill or a compartment if:

a.
the landfill structure has been constructed in accordance with the approved construction plans;
b.
operating regulations in accordance with Article 27 paragraph 2 are available; and
c.
a preliminary plan for closure is available together with proof that the costs of closure in accordance with the preliminary plan and for the anticipated after-care will be covered.

2 It shall verify compliance with paragraph 1 letter a on the basis of documentation from the applicant and by carrying out an on-site inspection of the landfill structure.

3 The authority shall specify the following in the operating licence:

a.
the type the landfill or of the compartment;
b.
any catchment areas;
c.
any restrictions on the waste acceptable in accordance with Annex 5;
d.
measures to comply with the operating requirements in accordance with Article 27 paragraph 1, in particular the frequency of inspections;
e.
monitoring of the collected leachate and if applicable of the groundwater in accordance with Article 41;
f.
if applicable, the inspections of the degassing systems and analyses of the landfill gases in accordance with Article 53 paragraph 5;
g.
further requirements and conditions necessary to comply with the environmental and waters protection legislation.

4 The authority shall limit the operating licence to no more than five years.

Art. 40 Autorizzazione d’esercizio

1 L’autorità cantonale rilascia un’autorizzazione per l’esercizio di una discarica o di un compartimento se:

a.
le opere di costruzione relative alla discarica sono state realizzate conformemente ai piani d’esecuzione approvati;
b.
è presente un regolamento operativo secondo l’articolo 27 capoverso 2; e
c.
è presente un piano preliminare in vista della chiusura ed è fornita la prova della copertura dei costi per la chiusura secondo tale piano nonché per la fase postoperativa che si renderà presumibilmente necessaria.

2 L’autorità cantonale verifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a siano rispettate basandosi sulla documentazione fornita dal richiedente e controllando in loco le opere di costruzione relative alla discarica.

3 L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione d’esercizio:

a.
il tipo di discarica o compartimento;
b.
gli eventuali comprensori di raccolta;
c.
eventuali limitazioni dei rifiuti ammessi secondo l’allegato 5;
d.
le misure da adottare per rispettare i requisiti relativi all’esercizio conformemente all’articolo 27 capoverso 1, in particolare la frequenza dei controlli;
e.
la sorveglianza dell’acqua d’infiltrazione raccolta e, se necessario, delle acque sotterranee di cui all’articolo 41;
f.
se del caso, i controlli dei dispositivi di captazione e smaltimento dei biogas e le analisi dei gas della discarica conformemente all’articolo 53 capoverso 5;
g.
altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.

4 L’autorità cantonale limita la durata dell’autorizzazione d’esercizio a cinque anni al massimo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.