814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Art. 12 General recovery obligation according to the state of the art

1 Waste must be recycled or recovered for energy provided recovery does less harm to the environment than:

a.
any other form of disposal; and
b.
the manufacture of new products or the acquisition of other heating fuels.

2 Recovery must be carried out according to the state of the art.

Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica

1 Il contenuto energetico o materiale dei rifiuti dev’essere riciclato se il riciclaggio garantisce un minor inquinamento dell’ambiente rispetto:

a.
ad altri metodi di smaltimento; e
b.
alla fabbricazione di nuovi prodotti o al reperimento di altri combustibili.

2 Il riciclaggio dev’essere effettuato secondo metodi conformi allo stato della tecnica.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.