814.01 Federal Act of 7 October 1983 on the Protection of the Environment (Environmental Protection Act, EPA)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 30d Recovery

The Federal Council may:

a.
require certain types of waste to be recovered if this is economically feasible and harms the environment less than other forms of disposal and the manufacture of new products;
b.
restrict the use of substances and products for certain purposes if this will promote the sale of equivalent products made from recovered waste without significant loss of quality or additional cost.

Art. 30d Riciclaggio

Il Consiglio federale può:

a.
prescrivere che determinati rifiuti debbano essere riciclati, se ciò è sopportabile sotto il profilo economico e se il carico per l’ambiente è minore rispetto a un altro modo di smaltimento e alla fabbricazione ex novo dei prodotti;
b.
limitare l’impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.