813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Art. 21 Obligation to provide safety data sheets

1 Anyone who supplies substances or preparations as specified in Article 19 to professional users or traders in a commercial capacity must provide them with a current safety data sheet. In retail outlets, the safety data sheet must be provided on request.

2 The safety data sheet must be provided:

a.
when supplying a substance or preparation as specified in Article 19 letters a–c: at the latest at the time it is first supplied and on request with subsequent deliveries;
b.
when supplying a preparation as specified in Article 19 letter d: on request.

3 Safety data sheets must be provided as follows:

a.
free of charge;
b.
in the official languages requested by the professional user or trader or, by mutual agreement, in another language; the annex to the safety data sheet may be written in English;
c.
on paper or in electronic form; the safety data sheet is to be provided on paper if this is requested by the professional user or trader.

Art. 21 Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza

1 Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l’articolo 19 a utilizzatori professionali o a commercianti deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza aggiornata. Nell’ambito del commercio al dettaglio, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata solo su domanda.

2 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:

a.
in caso di fornitura di una sostanza o un preparato secondo l’articolo 19 lettere a–c: al più tardi al momento della prima fornitura e, su domanda, in caso di forniture successive;
b.
in caso di fornitura di un preparato secondo l’articolo 19 lettera d: su domanda.

3 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:

a.
a titolo gratuito;
b.
nelle lingue ufficiali desiderate dall’utilizzatore professionale o dal commerciante o, di comune intesa, in un’altra lingua; l’allegato alla scheda di dati di sicurezza può essere redatto in inglese;
c.
su supporto elettronico o cartaceo; su domanda dell’utilizzatore professionale o del commerciante, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su supporto cartaceo.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.