813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Art. 14 Use of an alternative chemical name

1 Manufacturers of preparations may use an alternative chemical name for a substance if:

a.
they demonstrate that disclosing the name of the substance on the label or in the safety data sheet would put the confidential nature of their business, in particular their intellectual property rights, at risk; and
b.
the substance meets the criteria specified in Section 1.4 of Annex I to the CLP Regulation, in the applicable version referred to in Annex 2 number 1.

2 The alternative chemical name shall be a name that identifies the most important functional groups or serves as an alternative designation.

3 Manufacturers wishing to use an alternative chemical name must make a request in writing to the Notification Authority.

4 The use of an alternative chemical name may be requested for a preparation:

a.
in a specific composition;
b.
with a specific trade name or a specific designation; and
c.
reserved for certain uses.

5 Authorisation to use an alternative chemical name is granted to the manufacturer and is non-transferable.

6 In the first six years after the reporting, declaration or notification of a new substance, authorisation is not required for the manufacturer and professional users to use an alternative chemical name. Thereafter, the chemical name as specified in Article 18 paragraph 2 of the CLP Regulation50 must be used, or a request to use an alternative chemical name must be submitted.51

50 See footnote to Art. 2 para. 4.

51 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).

Art. 14 Impiego di un nome chimico alternativo

1 Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se:

a.
dimostra che l’indicazione del nome di una sostanza sull’etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza mette in pericolo i suoi segreti commerciali o industriali, in particolare la sua proprietà intellettuale; e
b.
la sostanza è conforme ai criteri secondo l’allegato I sezione 1.4 del regolamento UE-CLP nella versione determinante di cui all’allegato 2 numero 1.

2 Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.

3 Il fabbricante che intende impiegare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all’organo di notifica.

4 L’impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo per un preparato:

a.
con una determinata composizione;
b.
con un determinato nome commerciale o una determinata denominazione; e
c.
che ha determinati impieghi.

5 L’autorizzazione per l’impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante; non è trasferibile.

6 Durante i primi sei anni successivi all’annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza, il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione non necessitano dell’autorizzazione per l’impiego di un nome chimico alternativo. Dopodiché deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP50 oppure presentata una domanda per l’impiego di un nome chimico alternativo.51

50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).

 

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