812.219 Ordinance of 26 May 2022 on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDO)

812.219 Ordinanza del 4 maggio 2022 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv)

Art. 91 Entry into force

1 Subject to the exceptions in paragraph 2, this Ordinance enters into force on 26 May 2022.

2 Article 16 paragraph 5 and Article 90 paragraph 2 enters into force at a later date.

Art. 89 Organismi di valutazione della conformità

1 La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4 dell’ODmed69 nella versione del 26 novembre 201770 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro non è più valida.

2 L’organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato i certificati secondo il diritto anteriore continua a essere responsabile dell’appropriata sorveglianza dei dispositivi in questione. È soggetto alla sorveglianza di Swissmedic.

3 La designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4a dell’ODmed nella versione del 26 novembre 201771 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro mantiene la propria validità.

4 Se la domanda di designazione di organismo di valutazione della conformità secondo la sezione 4a dell’ODmed nella versione del 26 novembre 201772 è stata presentata prima del 26 maggio 2022, la designazione è rilasciata secondo il nuovo diritto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.