810.311 Ordinance of 2 February 2005 on Research involving Embryonic Stem Cells (Stem Cell Research Ordinance, SCRO)

810.311 Ordinanza del 2 febbraio 2005 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Ordinanza sulle cellule staminali, ORCel)

Art. 27

1 No data permitting identification of the couple concerned may be communicated to the persons involved in stem cell derivation or in research projects.

2 The clinic performing the IVF procedure shall anonymise the data concerning the surplus embryo by the assignment of a code before passing on the embryo for stem cell derivation or for a research project aimed at improving derivation methods.

3 It shall retain the data of the couple concerned, the information sheet, the original signed consent form and the code key for ten (10) years. The data security measures must conform to the current technical standards.

Art. 27

1 I dati che permettono di identificare la coppia interessata non possono essere trasmessi alle persone che partecipano alla derivazione di cellule staminali e ai progetti di ricerca.

2 La clinica, che ha eseguito la fecondazione in vitro, assegna un codice all’embrione soprannumerario per anonimizzarlo prima di cederlo per la derivazione di cellule staminali o per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione.

3 La clinica conserva per 10 anni i dati della coppia interessata, il documento esplicativo, l’originale della dichiarazione di consenso firmata e la chiave di codifica. Le misure di sicurezza concernenti i dati devono essere conformi allo stato della tecnica.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.