810.301 Ordinance of 20 September 2013 on Human Research with the Exception of Clinical Trials (Human Research Ordinance, HRO)

810.301 Ordinanza del 20 settembre 2013 concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)

Art. 6 Research project

For the purposes of this Chapter, a research project is any project in which biological material is sampled or health-related personal data is collected from a person in order to:

a.
answer a scientific question; or
b.
make further use for research purposes of the biological material or the health-related personal data.

Art. 6 Progetto di ricerca

È considerato progetto di ricerca secondo il presente capitolo qualsiasi progetto per il quale è prelevato materiale biologico su una persona o sono raccolti dati sanitari personali di una persona per:

a.
rispondere a una questione scientifica; oppure
b.
riutilizzare il materiale biologico o i dati sanitari personali a scopo di ricerca.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.