810.301 Ordinance of 20 September 2013 on Human Research with the Exception of Clinical Trials (Human Research Ordinance, HRO)

810.301 Ordinanza del 20 settembre 2013 concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)

Art. 4 Professional qualifications

1 The project leader responsible for a research project must:

a.
be entitled to practise independently the profession specifically qualifying him or her to conduct the research project in question;
b.
have the training and experience required to conduct the research project in question;
c.
be conversant with the legal requirements for research projects or be able to ensure compliance by calling in appropriate expertise.

2 The other persons conducting the research project must have the professional knowledge and experience appropriate to the activities in question.

Art. 4 Qualifica professionale

1 La direzione di un progetto di ricerca deve:

a.
essere autorizzata a esercitare, sotto la propria responsabilità professionale, la professione che la qualifica specificatamente per il progetto di ricerca in questione;
b.
possedere la formazione e l’esperienza necessarie in relazione all’esecuzione del progetto di ricerca in questione;
c.
essere a conoscenza delle condizioni legali poste a un progetto di ricerca o essere in grado di garantirle avvalendosi di un esperto.

2 Le altre persone che svolgono il progetto di ricerca devono possedere le conoscenze e l’esperienza professionali corrispondenti alla loro rispettiva attività.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.